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Revisione consolidato e controllate??

16 November 2009 46 views 7 Comments

Buonasera a tutti,

ho un dubbio attinente ad un incarico di revisione contabile relativo ad una cooperativa non quotata che redige il bilancio consolidato e che controlla al 100% altre tre Srl.
La società di revisione contabile/revisore unico ha ricevuto l’incarico di controllo contabile e quindi di revisionare il bilancio della cooperativa per un triennio.
Ora la domanda è la seguente:
La società di revisione contabile/revisore unico deve revisionare anche il bilancio consolidato e i bilanci delle controllate?
Dalle ricerche che ho effettuato sul TUF (articolo 165 del D.Lgs. 58/1998) e su regolamenti Consob (articolo 151 della Delibera CONSOB numero 11971 del 14 Maggio 1999) la risposta è SI ma trattasi di società QUOTATE…
E le altre??
Ringrazio sin da ora chiunque volesse contribuire in merito.

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7 Comments »

  • ifrs said:

    Premetto che non ho mai seguito le società cooperative.
    Riporto a seguire alcuni spunti sulle società di capitali.
    L’obbligo di redazione del bilancio consolidato fa riferimento all’art. 25 del Dlgs 127/91 i cui limiti quantitativi sono stati rivisti dal Dlgs 173/2008 che ha stabilito che occorre aver superato per 2 esercizi consecutivi due dei tre limiti fissati dalla legge.
    Tali limiti riguardano il totale degli attivi degli stati patrimoniali, il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
    In particolare:
    17.500.000 euro per il totale degli attivi degli stati patrimoniali;
    35.000.000 euro per il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.
    Dipendenti medi (250 dipendenti).
    In relazione alla certificazione del bilancio consolidato, a mio avviso, la società di revisione contabile sicuramente è tenuta a certificare (laddove sussista il relativo obbligo) il bilancio d’esercizio della società controllante ed il relativo bilancio consolidato. Per certificare il bilancio consolidato è necessario sottoporre ad analisi anche i bilanci delle società più rilevanti (in termini di Attivo, Passivo, PN e Conto Economico) che fanno parte del gruppo. Questo, ovviamente, per poter esprimere un giudizio veritiero e corretto sull’intero bilancio consolidato.
    Tuttavia, mi sembra di ricordare che sottoporre ad analisi un società controllata che rientra nel perimetro di consolidamento non vuole necessariamente significare sottoporre a certificazione il bilancio di quest’ultima in considerazione del fatto che la società di revisione non dovrebbe essere obbligata ad emettere una relazione di certificazione al bilancio d’esercizio di una società controllata appartenente ad un gruppo (non quotato) sottoposto a revisione obbligatoria.

    Ti consiglio di chiedere alla società di revisione se sono obbligati all’emissione di una relazione di certificazione anche per le società controllate oppure solamente per il bilancio consolidato e d’esercizio della capogruppo e sulla base di quale legge.

    Saluti

  • First76 (author) said:

    Salve,

    sottoscrivo in pieno la prima parte del tuo commento:
    Riporto a seguire alcuni spunti sulle società di capitali.
    L’obbligo di redazione del bilancio consolidato fa riferimento all’art. 25 del Dlgs 127/91 i cui limiti quantitativi sono stati rivisti dal Dlgs 173/2008 …………omissis .
    In particolare:
    17.500.000 euro per il totale degli attivi degli stati patrimoniali;
    35.000.000 euro per il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.
    Dipendenti medi (250 dipendenti).

    Nella seconda parte ti chiedo se hai un riferimento normativo o principio di revisione nazionale o internazionale che prevede la certificazione del bilancio consolidato, del bilancio della controllante e l’analisi dei bilanci delle società più rilevanti (in termini di Attivo, Passivo, PN e Conto Economico) che fanno parte del gruppo.

    Ti ringrazio molto per i preziosi suggerimenti.
    Saluti

  • ifrs said:

    In relazione al quadro normativo direi che si possa fare riferimento (genericamente) all’art. 2409-ter del codice civile in caso di revisione contabile obbligatoria.

    Ritengo che per il concento di rilevanza e di significatività si possa invece fare riferimento al principio di revisione numero 320: “Il concetto di significatività nella Revisione”.

    Ovviamente per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato è necessario svolgere le procedure di revisione contabile su tutte le relative voci (Attivo, Passivo, Pn e Conto Economico) che lo compongono (singoli bilanci consolidati + scritture consolidamento ed elisione).
    Saluti

  • First76 (author) said:

    Salve,
    per completezza allego l’estratto del D.lgs 127/91 modificato di recente per recepire la direttiva comunitaria 46 del 2006 e la 51 del 2003. Questo è il quadro di riferimento normativo che intendevo ricercare.

    Art. 41
    Controllo del bilancio consolidato
    (in vigore dal 12/04/2007)

    1. Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell’impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.

    2. (Comma abrogato)

    3. Il controllo é demandato agli organi o soggetti, cui é attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell’impresa controllante.

    4. Gli accertamenti fatti e l’esito degli stessi devono risultare da una relazione.

    4-bis. La relazione comprende:

    a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
    b) una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati;
    c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo é conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;

    d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

    e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.

    4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

    4-quater. La relazione é datata e sottoscritta dal revisore.

    5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d’esercizio.

    6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione. (VII Direttiva, art. 37).

    Ai sensi dell’art.5 D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32 le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva del 12 aprile 2007 (data di entrata in vigore del citato decreto).

    Distinti saluti

  • aloao said:

    ti confermo che sulle controllate non si emette nessuna opinion. in genere il risultato del lavoro è un memo interno che il team di lavoro di revisione sulla controllata invia al team di lavoro di revisione sulla controllante.
    per quanto concerne la controllante c’è obbligo di revisionare sia il bilancio d’esercizio che quello consolidato per l’art 2409ter

    saluti

  • First76 (author) said:

    Ti ringrazio per i preziosi suggerimenti.
    Il caso specifico che mi trovo ad analizzare prevede un gruppo di tre controllate non soggette a revisione contabile e quindi occorre emettere un giudizio sulla controllante e sul consolidato. Nel caso appunto in cui le tre controllate non siano soggette alla revisione contabile (nè hanno il collegio sindacale incaricato di controllo contabile), il revisore della controllante attua una specifica procedura di revisione?
    Infine sul consolidato che procedure attuare?
    Grazie ancora.

    Saluti

  • ipapi said:

    Solo una precisazione laddove viene detto: “…che ha stabilito che occorre aver superato per 2 esercizi consecutivi due dei tre limiti fissati dalla legge…”. In realtà il testo recita che può non essere fatto il consolidato solo se non sono superati per due esercizi consecutivi i limiti…. Pertanto se per un eserizio i limiti sono superati è necessario effettuare il consolidato. Faccio questa precisazione perchè anch’io ero convinto della tua formulazione (non superamento per due esercizi consecutivi) ed ho notato che è opinione abbastanza diffusa.

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